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Counseling Day 2023


 
Spese di formazione: deducibilità per i professionistiTra le spese che il professionista con Partita IVA può dedurre ai fini dell’imposta sul reddito ci sono anche quelle di formazione e aggiornamento professionale. Il riferimento legislativo è l’articolo 54, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR): "[...] le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare".

Spese deducibili da IRPEF e IRAP
- quota di iscrizione ai corsi, convegni e congressi;
- spese di viaggio per raggiungere la sede del corso o convegno;
- spese di vitto durante il corso o convegno;
- spese di alloggio per la partecipazione.

I corsi di formazione devono essere inerenti alla professione svolta. Ad esempio, il consulente del lavoro potrà dedurre le spese per un corso sulla elaborazione delle buste paga. Anche per i corsi di formazione online in modalità e-learning le spese sono deducibili, sempre del 50%.

Deducibilità IRPEF
- iscrizioni e viaggi: deducibilità del 50% sul 100% della spesa;
- vitto e alloggio: deducibilità del 50% sul 75% delle spese.

Iscritti albi professionali
La circolare n. 35/E 2012 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deducibilità è applicabile anche alle spese per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali come ingegneri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, geometri, ecc.

I corsi di formazione e aggiornamento professionale possono essere svolti anche all’estero, purché si provi la spesa con copia della fattura e del bonifico con cui si è pagato il corso.

titolo: Spese di formazione: deducibilità per i professionisti
autore/curatore: A.C.
fonte: PMI
data di pubblicazione: 16/09/2014
tags: formazione, tasse, fisco, deducibilità, aggiornamento

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